Premessa
La scuola, in quanto luogo di formazione, inclusione e accoglienza, pone tra i suoi obiettivi primari il raggiungimento del benessere di ciascun singolo studente: la salute e la serenità psico-fisica della persona rappresentano infatti condizioni imprescindibili per il conseguimento di tutti gli altri obiettivi educativi e didattici che la scuola si pone.
Compito specifico delle varie componenti scolastiche è dunque quello di educare e di vigilare, in sinergia con le famiglie e gli enti del territorio, affinché ciascun alunno svolga con serenità il proprio percorso di apprendimento e di crescita. A tale scopo la scuola mette in atto specifiche azioni, formative ed educative, e al contempo detta norme di comportamento per prevenire, arginare ed eliminare ciò che eventualmente mina il benessere degli studenti, con particolare riferimento alle dinamiche di bullismo e cyberbullismo. Obiettivo principale: il training all’empatia, ovvero la sensibilizzazione dei ragazzi a mettersi nei panni dell’altro, a riconoscere l’altro come persona da rispettare, evitando anche comportamenti omertosi e/o passivi, consapevoli che ogni studente ha diritto ad essere protetto, ad andare serenamente a scuola, a ricevere un’istruzione di qualità e un’educazione che valorizzi la sua identità e i suoi talenti.
La scuola si pone inoltre, tra gli obiettivi formativi , lo sviluppo delle “competenze digitali” degli studenti finalizzate ad un utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media, in linea con quanto previsto dalla legge 92/2019 “Introduzione dell’insegnamento dell’Educazione civica”, in particolare all’art. 5 “Educazione alla cittadinanza digitale”, in cui vengono esplicitate le abilità essenziali da sviluppare nei curricoli di Istituto di Educazione civica( per i contenuti, abilità e traguardi di competenza di cittadinanza digitale si rinvia al CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA PER CLASSI E INDIRIZZO IS GALILEI DM183 2024 AGGIORNATO
Nell’ottica di un approccio sistemico, sviluppato dal Ministero dell’Istruzione in coerenza con le “Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo” (aggiornamento 2021) e in continuità con le precedenti “Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo” (2017), nel richiamo della Legge n.71 del 2017 recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”, ogni Istituto scolastico, nell’ambito della propria autonomia, è invitato a nominare (o riconfermare) fino a due docenti referenti, per sostenere le strategie di prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo.
La Legge 17 maggio 2024 n. 70 “Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo” integra ed innova la Legge n. 71 del 2017 estendendo l’applicazione di tali disposizioni e di quelle recentemente aggiunte anche ai fenomeni di bullismo.
La Referente d’Istituto per il contrasto al Bullismo e Cyberbullismo è la Prof.ssa Monica Staglianò (contatto: staglianom@isgalilei.edu.it)
PROCEDURE DI SEGNALAZIONE: Ogni membro della comunità scolastica segnala i presunti episodi di bullismo e cyberbullismo alla Referente d’Istituto per il contrasto al bullismo e cyberbullismo inviando il seguente modulo MOD.147-00-Modulo-di-prima-segnalazione-di-presunti-casi-di-bullismo-e-cyberbullismo aggiornato legge 70 2024 all’indirizzo mail della Referente sopra indicato. Gli studenti possono anche segnalare direttamente ad un docente, che avrà cura di condividere con il Referente.
Tutte le segnalazioni saranno trattate con la massima riservatezza e sensibilità dal Referente e dal Team.
Cos’è il Bullismo
Si definisce con il termine “bullismo”, l’aggressione o le molestie reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all’autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni» ( art.1 comma 1-bis legge 70/2024).
Caratteristiche del bullismo:
Le caratteristiche distintive del fenomeno sono:
Intenzionalità :L’intenzionalità prevede la messa in atto di comportamenti fisici, verbali o psicologici con lo scopo di offendere l’altro e di arrecargli danno o disagio.
Squilibrio di potere: sebbene il fenomeno del bullismo si manifesti nelle relazioni tra pari, ovvero tra coetanei, vi è un sostanziale squilibrio di forza e potere tra il bullo e la vittima, che spesso, proprio per questa ragione non è in grado di difendersi.
Ripetizione: L’interazione bullo‐vittima è caratterizzata dalla ripetitività di comportamenti di prepotenza protratti nel tempo.
Alcune manifestazioni di bullismo
Fisico: prendere a pugni o calci, prendere o maltrattare gli oggetti personali della vittima;
Verbale: insultare, deridere, offendere;
Indiretto: fare pettegolezzi, isolare, escludere dal gruppo.
Il bullismo può essere anche discriminatorio:
- omofobico
- razzista
- rivolto a persone con disabilità
Tali comportamenti si manifestano prevalentemente alla presenza dei compagni, che possono assumere diversi ruoli (aiutanti del bullo, sostenitori passivi, sostenitori esterni, difensori della vittima). La dimensione di gruppo fa sì che gli osservatori abbiano la potenzialità di influenzare la situazione.
Non si può parlare di bullismo per singoli episodi di prepotenza, di tipo del tutto occasionale. Questi possono essere anche molto gravi, ma rientrano in altre tipologie di comportamento, quali lo scherzo, il litigio o diversi tipi di reato.
Che cos’è il cyberbullismo
Per cyberbullismo si intende un attacco continuo, offensivo, ripetuto ed intenzionale, messo in atto sistematicamente da un individuo, o da un gruppo di individui, nei confronti di una persona che non può facilmente difendersi; esso viene perpetrato attraverso l’uso di mezzi elettronici o sfruttando gli strumenti della rete.Il cyberbullismo comprende quindi tutte le forme di prevaricazione e prepotenze tra coetanei messe in atto attraverso la messaggistica, social network, immagini o video diffusi sulla rete finalizzati a insultare o minacciare qualcuno.
Caratteristiche del cyberbullismo
Persistenza del fenomeno. Il materiale diffamatorio pubblicato su internet può rimanere disponibile online anche per molto tempo.
Non necessarietà della reiterazione del fatto: se nel bullismo tradizionale, la ripetizione dell’atto è uno dei criteri da considerare, nel cyberbullismo il criterio della reiterazione delle condotte è poco rilevante: la possibilità che un pubblico potenzialmente planetario visioni il materiale pubblicato online, può essere considerata come “ripetizione”, in quanto un singolo gesto può oltrepassare, grazie alle tecnologie, ogni limite di spazio e tempo; di conseguenza anche solo un atto, che nel mondo reale non è sufficiente per parlare di bullismo, lo è nel mondo virtuale per parlare di cyberbullismo.
Spettatori potenzialmente infiniti. Il numero di persone che possono assistere ad episodi di cyberbullismo è potenzialmente illimitato. La diffusione in rete è incontrollabile e non avviene con un gruppo di persone definito.
Moltiplicazione di cyberbulli. La rete permette che altri possano diventare cyberbulli, anche solo condividendo o promuovendo l’episodio di cyberbullismo, che finisce per replicarsi (ad esempio sulle bacheche dei profili sui social network) in modo indefinito.
Se da un lato la Rete rappresenta per i ragazzi un mezzo per mantenersi in contatto con amici e conoscenti, cercare informazioni, studiare e giocare, dall’altro li espone a nuovi rischi, derivanti da un uso distorto o improprio, volto a colpire intenzionalmente persone indifese e arrecare danno alla loro reputazione.
Una definizione di cyberbullismo viene data dall’art. 1 della Legge 29 maggio 2017 n.71, recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo“, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 2017.
Con l’espressione cyberbullismo si intende “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo“.
Le principali novità introdotte dalla legge 71/2017 sono le seguenti:
Obiettivo della legge: il provvedimento intende contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l’attuazione degli interventi senza distinzione di età nell’ambito delle istituzioni scolastiche.
Oscuramento del web: la vittima di cyberbullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni, e i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet. Se non si provvede entro 48 ore, l’interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore (modulo per la segnalazione scaricabile sul sito https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online)
Le principali novità introdotte dalla legge 70/2024 sono le seguenti:
La legge estende espressamente l’applicazione della legge del 2017 anche al bullismo.
Ogni istituto scolastico deve adottare un Codice interno per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, oltre a istituire un tavolo permanente di monitoraggio. Questo tavolo, composto da rappresentanti degli studenti, delle famiglie, del corpo docente e da esperti del settore, ha il compito di monitorare costantemente la situazione all’interno della scuola, promuovendo iniziative di prevenzione e sensibilizzazione.
La legge n. 70/2024 istituisce inoltre la “Giornata del rispetto” il 20 gennaio di ogni anno, in memoria di Willy Monteiro Duarte. In questa giornata le scuole si dedicheranno ad affrontare le tematiche del rispetto degli altri, della sensibilizzazione contro la violenza psicologica e fisica e del contrasto di ogni forma di discriminazione e prevaricazione.
Differenze tra Bullismo e Cyberbullismo
Bullismo tradizionale | Cyberbullismo |
I bulli di solito sono: studenti o compagni di classe (persone conosciute dalla vittima). | I cyberbulli possono essere: persone conosciute dalla vittima o sconosciuti. |
I testimoni delle azioni di prepotenza e di aggressività sono solamente i membri di un determinato ambiente (scuola, luoghi di ritrovo). | Il “materiale” utilizzato per azioni di cyberbullismo può essere diffuso in tutto il mondo. |
Le azioni di bullismo avvengono solitamente durante l’orario scolastico o nel tragitto scuola-casa, casa-scuola | Le comunicazioni aggressive possono avvenire 24 ore su 24 |
Le dinamiche scolastiche o del gruppo classe possono limitare le azioni aggressive o rinforzare il comportamento del bullo,sostenendo o legittimando il suo operato | I cyberbulli hanno ampia libertà di poter fare online ciò che non potrebbero fare nella vita reale |
Bisogno del bullo di dominare nelle relazioni interpersonali attraverso il contatto diretto con la vittima ( ricerca di visibilità) | Percezione di invisibilità da parte del cyberbullo attraverso azioni che si celano dietro la tecnologia. Il cyberbullo si approfitta della presunta invisibilità per potenziare le modalità aggressive di comunicazione (in realtà ogni computer lascia le “impronte” che possono essere identificate dalla polizia postale) |
Reazioni evidenti da parte della vittima e visibili nell’atto dell’azione del bullismo | Assenza di reazioni visibili da parte della vittima che non consentono al cyberbullo di vedere gli effetti delle proprie azioni. Ciò lo rende più disinibito, abbassa i livelli di autocontrollo ed aumenta il distacco tra gesto e significato. |
Tendenza a sottrarsi da responsabilità portando su un piano scherzoso le azioni di violenza. | Sdoppiamento della personalità: le conseguenze delle proprie azioni vengono attribuite al “profilo utente” creato. La Rete può essere per i minori il luogo virtuale per eccellenza in cui mettersi in gioco “fingendo di essere ciò che non si è” per il semplice gusto di sperimentare nuove forme di identità e comportamento. Spesso vige la falsa convinzione secondo cui la Rete sia uno spazio virtuale lontano dalla realtà, in cui vige libertà assoluta e in cui regole e norme sociali della vita quotidiana non valgono per cui tutto viene percepito come “uno scherzo”divertente a cui partecipare, di cui ridere o a cui essere indifferenti. |
L’Istituto considera come infrazione grave i comportamenti accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo, e li sanziona sulla base di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto.
Gli episodi di bullismo e cyberbullismo saranno sanzionati privilegiando sanzioni disciplinari di tipo riparativo convertibili in attività a favore della comunità scolastica, se i genitori si rendono disponibili a seguire i propri figli.
L’IS Galilei di Conegliano ha da tempo avviato iniziative di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, individuando la figura del Referente d’Istituto per il contrasto al bullismo e cyberbullismo e istituendo un Team per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo. Sono state apportate le modifiche al Regolamento scolastico e al Patto educativo di corresponsabilità con riferimento ad azioni di prevenzione e contrasto ad entrambi i fenomeni ed è stato approvato un Protocollo di intervento per la gestione dei casi di bullismo e cyberbullismo.
DCR.09-01 ADDENDUM-al-Regolamento-Disciplinare-Bullismo-e-Cyberbullismo
DCR.11-01 Protocollo di intervento in caso di episodi di bullismo e cyberbullismo
DCR.04-04-Patto-educativo-di-corresponsabilita_Rev-13-11-2023
Di seguito vengono riportate, in ordine cronologico, le coordinate di riferimento per il contrasto ai fenomeni del bullismo e cyberbullismo:
Riferimenti normativi
- MIUR 13 04 2015 Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo
- Legge_29_Maggio_2017_71
- MIUR_27_Ottobre_2017_Aggiornamento_Linee_Orientamento
- MIUR_13_Gennaio_2021_Aggiornamento_Linee_Orientamento
- MIUR_Aggiornamento_Linee_Orientamento_NOTA_18_Febbraio_2021
- Vademecum BULLISMO e CYBERBULLISMO-2021-REGIONE-VENETO
- Vademecum BULLISMO e CYBERBULLISMO-spiegato-ai-ragazzi-REGIONE-VENETO
- Legge 17 maggio 2024 n. 70
Link utili e risorse per l’approfondimento
- Linee_Guida Generazioni Connesse per l’uso positivo delle tecnologie digitali e la prevenzione dei rischi nelle scuole
- Generazioni Connesse
- https://www.cuoriconnessi.it/
- https://paroleostili.it/manifesto/
Iniziative attivate dall’Istituto
Partecipazione alla “Giornata mondiale per la sicurezza in rete” promossa dalla Commissione Europea e celebrata in contemporanea in oltre 100 nazioni. L’obiettivo del Safer Internet Day 2023 è condurre una riflessione sui rischi e le opportunità della Rete con gli stessi protagonisti della comunità scolastica, studenti, docenti insieme a stakeholder pubblici e privati.
Monitoraggio on line sui fenomeni del bullismo e cyberbullismo promosso dal MIM in collaborazione con l’Università di Firenze attraverso la Piattaforma ELISA ( Nota ministeriale 1626 del 13 aprile 2023)
https://www.piattaformaelisa.it/monitoraggio/monitoraggio2022-2023/